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Sistema di segnalazione
WhistleBlowing
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1. Cos’è il WHISTLEBLOWING? Con il termine whistleblowing si indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all’interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima. |
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2. Chi può effettuare una segnalazione? Tutti i soggetti che lavorano a vario titolo presso la Società (siano essi in posizione apicale o sottoposti ad altrui direzione) ovvero coloro che a qualsiasi titolo collaborino o interagiscono con la medesima (es. clienti, fornitori, collaboratori, professionisti, etc.), possono segnalare un comportamento, un atto o un’omissione che ritengano essere illecito ai sensi e agli effetti del D.lgs. 24/2023. Nello specifico possono segnalare un comportamento illecito, di cui siano venuti a conoscenza, durante l’attività lavorativa, professionale ovvero in costanza dei rapporti giuridici con la Società: • lavoratori subordinati della Società (ivi compresi i soggetti ancora in prova), ovvero personale impiegato presso aziende fornitrici della medesima; • candidati a posizioni lavorative vacanti, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; • liberi professionisti e collaboratori della Società; • ex-dipendenti ovvero ex-collaboratori della Società, ove le informazioni sulle violazioni che intendono segnalare siano state acquisite in costanza del rapporto di lavoro e/o di collaborazione; • i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società; • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società. |
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3. Cosa può essere segnalato? Il segnalante può effettuare segnalazioni circonstanziate inerenti a: a) Violazioni delle disposizioni normative nazionali (illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli individuati come violazioni del diritto UE); b) Violazioni di provvedimenti delle Autorità; c) Violazioni dei diritti umani; d) Comportamenti che arrechino danno o pregiudizio, anche solo d’immagine, alla Società; e) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali indicati nell’Allegato del D.lgs. 24/2023, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’Allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato del D.lgs. 24/2023, relativi in ogni caso ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; f) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea; g) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni delle norme in materia di imposte sulle società; h) atti o comportamenti, che pur non rientrando espressamente nei punti precedenti, potenzialmente possono vanificare l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea regolanti i settori indicati nei punti e, f, g del presente elenco. |
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Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di segnalazione, si riporta di seguito un elenco a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo di condotte/comportamenti rilevanti: • violazione dei codici di comportamento; • irregolarità contabili, amministrative e negli adempimenti contabili e fiscali o nella formazione del bilancio d’esercizio; • false dichiarazioni e false certificazioni; • violazione di norme in materie ambientali, di sicurezza sul lavoro e di controlli; • assunzioni non trasparenti; • comportamenti volti ad ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti); • promessa o dazione di denaro, beni o servizi o altro beneficio volti a corrompere fornitori, clienti, ovvero pubblici ufficiali; • azioni suscettibili di creare un danno all’immagine della Società. |
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È assolutamente vietato effettuare delle
segnalazioni che: • ineriscono violazioni, condotte, omissioni, che il segnalante non ha
fondato motivo di ritenere siano vere; • risultano pretestuose, diffamatorie o calunniose; • hanno natura discriminatoria, in quanto riferite a orientamenti sessuali,
religiosi, politici o all’origine razziale o etnica del soggetto segnalato; • risultano finalizzate unicamente a danneggiare il soggetto segnalato; • in ultima analisi, concretizzano forme di abuso e/o strumentalizzazione
dell’istituto del whistleblowing. Il soggetto che effettui delle segnalazioni vietate, ed in particolare
segnalazioni che risultino mendaci, diffamatorie, calunniose, con l’unico
scopo di danneggiare il segnalato, è consapevole che le misure di protezione
del D.lgs. 24/2023 e non possono trovare applicazione nei suoi confronti e
potrà essergli irrogata una sanzione disciplinare, ove sia accertata la sua
responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia, ovvero la
sua responsabilità civile per lo stesso titolo. |
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